[A] Sulla compensazione giudiziale nella procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 56 l.f. vigente per un fallimento dichiarato nel dicembre del 1994, con particolare riguardo al caso in cui il controcredito per il quale viene richiesta la compensazione in giudizio nei confronti della curatela derivi dai lavori realizzati in esecuzione di un rapporto di appalto pubblico prima della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore ove le operazioni di collaudo siano successive alla medesima. [B] Sulla (im)possibilità di richiedere il maggior danno, ai sensi del co. 2 dell’art. 1224 c.c., in caso di ritardato pagamento del SAL da parte della stazione appaltante in materia di appalto pubblico. [C] Sulla natura (non) vincolante del contenuto della relazione di collaudo a mente dell’art. 104 del r.d. 350/1985. [D] Sulla possibilità, nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fattito, per il convenuto di eccepire in via riconvenzionale l’esistenza di un controcredito verso il fallimento
SENTENZA N. ****
[A] L’art. 56 L.F. (testo ratione temporis applicabile) - anche alla luce della interpretazione maggioritaria offerta dalla giurisprudenza la quale è pervenuta alla estensione della portata derogatoria dell’art. 56 L.F. anche della compensazione giudiziale nel fallimento (cfr. Cass., Sez. Un., n. 755/1999) – estende la s...